
DECRETO LEGISLATIVO 22
maggio 1999 n. 185
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143
del 21 giugno 1999 )
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/7/CE RELATIVA ALLA
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI CONTRATTI A DISTANZA.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
D e f i n i z i o n i
- Ai fini del presente decreto si intende
per:
- contratto a distanza: il contratto avente
per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un
consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di
prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che,
per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso;
- consumatore: la persona fisica che, in
relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi
non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
- fornitore: la persona fisica o giuridica
che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua
attività professionale;
- tecnica di comunicazione a distanza:
qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del
fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione
del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle
tecniche contemplate dal presente decreto è riportato
nell'allegato I;
- operatore di tecnica di comunicazione: la
persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività
professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori
una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2.
Campo di applicazione
- Il presente decreto si applica ai contratti
a distanza, esclusi i contratti:
- relativi ai servizi finanziari, un elenco
indicativo dei quali è riportato nell'allegato II;
- conclusi tramite distributori automatici
o locali commerciali automatizzati;
- conclusi con gli operatori delle
telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
- relativi alla costruzione e alla vendita
o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione
della locazione;
- conclusi in occasione di una vendita
all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
- In tempo utile, prima della conclusione di
qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le
seguenti informazioni:
- identità del fornitore e, in caso di
contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del
fornitore;
- caratteristiche essenziali del bene o del
servizio;
- prezzo del bene o del servizio, comprese
tutte le tasse o le imposte;
- spese di consegna;
- modalità del pagamento, della consegna
del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma
di esecuzione del contratto;
- esistenza del diritto di recesso o di
esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
- modalità e tempi di restituzione o di
ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
- costo dell'utilizzo della tecnica di
comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa
dalla tariffa di base;
- durata della validità dell'offerta e del
prezzo;
- durata minima del contratto in caso di
contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi ad esecuzione continuata o periodica.
- Le informazioni di cui al comma 1, il cui
scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere
fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato
alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in
particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di
transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori particolarmente
vulnerabili.
- In caso di comunicazioni telefoniche,
l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata
devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della
conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.
- Nel caso di utilizzazione di tecniche che
consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui
al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua
italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la
conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4.
Conferma scritta delle informazioni
- Il consumatore deve ricevere conferma per
iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua
disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni
previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della
esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme
devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti
informazioni:
- un'informazione sulle condizioni e le
modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
- l'indirizzo geografico della sede del
fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
- le informazioni sui servizi di assistenza
e sulle garanzie commerciali esistenti;
- le condizioni di recesso dal contratto in
caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
- Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata
mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti
servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso
il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della
sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5.
Esercizio del diritto di recesso
- Il consumatore ha diritto di recedere da
qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni
lavorativi decorrente:
- per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti
gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi
ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la
conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre
mesi dalla conclusione stessa;
- per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati
soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
- Nel caso in cui il fornitore non abbia
soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
- per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore;
- per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto.
- Salvo diverso accordo tra le parti, il
consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto ai
commi 1 e 2 per i contratti:
- di fornitura di servizi la cui esecuzione
sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della
scadenza del termine di dieci giorni previsto dal comma
1; ( rettifica pubblicata sulla G.U. n. 230 del 30.9.1999)
- di fornitura di beni o servizi il cui
prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario
che il fornitore non è in grado di controllare;
- di fornitura di beni confezionati su
misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non
possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi
rapidamente;
- di fornitura di prodotti audiovisivi o di
software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
- di fornitura di giornali, periodici e
riviste;
- di servizi di scommesse e lotterie.
- Il diritto di recesso si esercita con
l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta
all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può
essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le
48 ore successive.
- Qualora sia avvenuta la consegna del bene
il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione
del fornitore o della persona da questi designata, secondo le
modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la
restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci
giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
- Le uniche spese dovute dal consumatore per
l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo
sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove
espressamente previsto dal contratto a distanza.
- Se il diritto di recesso è esercitato dal
consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo,
il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal
consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor
tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in
cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto
di recesso da parte del consumatore.
- Qualora il prezzo di un bene o di un
servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o
parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal
fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il
fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto,
senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il
diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai
precedenti commi. è fatto obbligo al fornitore di comunicare al
terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate
dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del
servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono
rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta
salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6.
Esecuzione del contratto
- Salvo diverso accordo tra le parti, il
fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l'ordinazione al fornitore.
- In caso di mancata esecuzione
dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla
indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1,
informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4,
comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già
corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del
consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione
del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità
equivalenti o superiori.
Art. 7.
E s c l u s i o n i
- Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1
dell'articolo 6 non si applicano:
- ai contratti di fornitura di generi
alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di
consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo
luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che
effettuano giri frequenti e regolari;
- ai contratti di fornitura di servizi
relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo
libero, quando all'atto della conclusione del contratto il
fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data
determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8.
Pagamento mediante carta
- Il consumatore può effettuare il pagamento
mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento,
da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera e), del presente decreto legislativo.
- L'istituto di emissione della carta di
pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi
dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha
diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al
consumatore.
Art. 9.
Fornitura non richiesta
- E' vietata la fornitura di beni o servizi
al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso
in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. 2. Il
consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta
non significa consenso.
Art. 10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
- L'impiego da parte di un fornitore del
telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di
chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il
consenso preventivo del consumatore.
- Tecniche di comunicazione a distanza
diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una
comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore
se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11.
Irrinunciabilità dei diritti
- I diritti attribuiti al consumatore dal
presente decreto legislativo sono irrinunciabili. è nulla ogni
pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
- Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana, al
consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di
tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12.
S a n z i o n i
- Fatta salva l'applicazione della legge
penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del
presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di
cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da
questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
- Nei casi di particolare gravità o di
recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al
comma 1 sono raddoppiati.
- Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24
novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni
provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia
in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale, ovvero, limitatamente alla violazione di cui
all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 13.
Azioni collettive
- In relazione alle disposizioni del presente
decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli
utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge
30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14.
Foro competente
- Per le controversie civili inerenti
all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza
territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o
di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello
Stato.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
- Il contratto a distanza deve contenere il
riferimento al presente decreto legislativo.
- Fino alla emanazione di un testo unico di
coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e
dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, si applicano le disposizioni più favorevoli per il
consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
- Il presente decreto legislativo entra in
vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di
chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o
schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della
Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 97/7/CE è pubblicata in
G.U.C.E.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.- (Legge
comunitaria 1995-1997)".
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50, reca: "Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca:
"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei
titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio":
"Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano
al prelievo di denaro contante).
- Chiunque, al fine di trarne profitto per
sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare,
carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro
documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi,
al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o
altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro
documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero
possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di
provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè
ordini di pagamento prodotti con essi".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al
sistema penale":
"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose
e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con
i limiti con cui il codice di procedura penale consente il
sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono
procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria,
i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti
commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire
altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi
diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del
pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art.
333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di
procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti".
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la
prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio
periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero
nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la
violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla
legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per
le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è
presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il
rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta
provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è
stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole
il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in
sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio
1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi
precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art.
13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla
custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse;
sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le
regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con
legge nel termine previsto dal comma precedente".
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3 delle legge
30 luglio 1998, n. 281 recante: "Disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti":
"Art. 3 (Legittimazione ad agire).
- Le associazioni dei consumatori e degli
utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate
ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al
giudice competente:
- di inibire gli atti e i comportamenti
lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- di adottare le misure idonee a
correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni
accertate;
- di ordinare la pubblicazione del
provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale
oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento
può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
- Le associazioni di cui al comma 1 possono
attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di
conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio a norma
dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta
giorni.
- Il processo verbale di conciliazione,
sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato
per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel
quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
- Il pretore, accertata la regolarità
formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
- In ogni caso l'azione di cui al comma 1
può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni
dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo
degli interessi dei consumatori e degli utenti.
- Nei casi in cui ricorrano giusti motivi
di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli
669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
- Fatte salve le norme sulla litispendenza,
sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non
precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che
siano danneggiati dalle medesime violazioni".
Note all'art. 15:
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